Ordinanza 10 - Esiti di agibilità

16 12 Dicembre

Pubblica sicurezza - 28 Dicembre 2016

Ordinanza 10 - Esiti di agibilità

Si porta a conoscenza della cittadinanza che l'ordinanza Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 - Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, disciplina le modalità di assegnazione degli esiti a seguito del sopralluogo FAST i comma 1 e 2 dell'art. 1 recita quanto di seguito:

 

1 - A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, anche indipendentemente dall’attività progettuale, si occupano della compilazione delle schede AeDES, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 422/2016, richiamata in premessa. 2.

 

2 - Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell’edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest’ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all’art. 13 del D.L. 189/2016, per i quali sarà richiesta un’adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell’eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all’istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.

ALLEGATO